REGIONE TOSCANA - ETILOMETRO NEI LUOGHI DI LAVORO
Con delibera n. 1065 del 9 dicembre 2013 (pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013) anche la Regione Toscana, dopo il Piemonte, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/08 sull’accertamento dello stato di alcoldipendenza nelle lavorazioni a rischio.
Come riportato nel capitolo PROTOCOLLO SANITARIO (pagina 73 della delibera) è obbligatorio l'uso di etilometri professionali con sensore elettrochimico con marchio CE Medicale.
"PROTOCOLLO SANITARIO
Valutazione alcolemica tramite etilometro:
Il medico competente effettua valutazione con etilometro secondo le esigenze aziendali ed i criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero g di alcol per l di sangue.
Tale limite, che è indice di un divieto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol. Gli etilometri da utilizzare possono essere di due tipi.
o “Omologati”: con sensore a raggi infrarossi
o “Non omologati”: con sensore elettrochimico.
Per entrambe le tipologie di etilometri deve essere stato riconosciuto il marchio “CE Medicale” in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42). Qualora vi sia una positività o un rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il medico competente avvisa il datore di lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso."
E' quindi fondamentale che il controllo del lavoratore sia effettuato da apparecchi realmente professionali, che abbiano effettuato tutte le verifiche necessarie al fine di ottenere la certificazione richiesta.
Sono in vendita in Italia svariati etilometri definiti professionali, con stampante integrata o esterna, con svariate funzioni particolari ed accattivanti: ATTENZIONE, verificare sempre la rispondenza alla normativa europea CEE 93/42 leggendo il certificato CE e verificando la registrazione obbligatoria al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (CND) del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): se un apparecchio non è registrato presso il Ministero, la certificazione non è riconosciuta valida in Italia.
Alco-Service propone il modello Alco-ALP1-Medical che soddisfa tutte le specifiche tecniche richieste dalla delibera.
Scarica la delibera in pdf.
Le domande più frequenti:
Etilometro "Omologato" o "Non Omologato"?
Un etilometro si definisce "Omologato" quando è stato approvato dal Ministero dei Trasporti in base al DM 196 del 22 maggio 1990: è quindi un etilometro probatorio. La delibera della regione Toscana non specifica le caratteristiche tecniche di questi apparecchi perchè, se omologati, devono fare riferimento alle specifiche del DM 196.