ETILOMETRO NEI LOCALI - Legge 120/2010 art. 54
L'entrata in vigore di questa Legge conferma l'obbligo, per i locali ove si svolge intrattenimento, di dotarsi di un etilometro precursore elettronico.
Inoltre, dopo 3 mesi dall'entrata in vigore, diventerà obbligatorio per tutti i locali pubblici che proseguono l'attività oltre la mezzanotte.
Di seguito viene riportato parte dell'articolo 54 - Legge 120/10:
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
....L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
Le domande più frequenti sulla legge 120/2010 art. 54.
L'obbligo di avere un etilometro si applica solo alle discoteche?
No. La disposizione riguarda tutti i locali dove congiuntamente alla somministrazione, l'attività prosegue oltre la mezzanotte. (Esempio di locali soggetti alla disposizione: ristoranti, trattorie, pub e disco-bar, feste, rappresentazioni teatrali, ecc).
Ad un cliente che ne faccia richiesta l'alcol-test deve essere dato gratuitamente?
No. La norma non dispone nulla in proposito. L'esercente può pertanto far pagare l'alcol-test. Si consiglia in tal caso di praticare un prezzo pari o di poco superiore al costo. Di norma circa 1,00 €.
TABELLE ALCOL - Decreto 30/07/2008
Il decreto 30 luglio 2008 è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160. L’art. 6 del decreto legge, oltre a prevedere nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza, ha introdotto in particolare l’obbligo per i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano sia la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, sia le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
La tabella 1 descrive i principali sintomi correlati ai diversi livelli di grado alcolemico, a partire dal limite legale di 0,5 g/l. Nella tabella sono riportati i sintomi più frequentemente rilevati, tuttavia essi possono variare da soggetto a soggetto.
La tabella 2, inserendo numerosi dettagli e soprattutto un’opportuna distinzione tra uomini e donne, fornisce indicazioni per poter calcolare il proprio livello di alcolemia conseguente all’assunzione delle più comuni bevande alcoliche.
Per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e prevenzione, il decreto fornisce ai gestori dei locali pubblici indicazioni in merito all’utilizzo delle tabelle, in modo che le informazioni in esse contenute possano essere facilmente lette e comprese da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti.