REGIONE PIEMONTE - ETILOMETRO NEI LUOGHI DI LAVORO
A seguito della pubblicazione in GU della delibera del 22 Ottobre 2012, si rende obbligatorio l'uso di etilometri professionali con sensore elettrochimico con marchio CE Medicale.
Questo aspetto specifico delle apparecchiature richieste è chiaramento specificato nel paragrafo "MODALITA’ DEL CONTROLLO ALCOLIMETRICO" che si riporta:
" ...Gli strumenti impiegati in tali misure vengono definiti “etilometri”. Esistono etilometri “omologati”, tipicamente con sensore a raggi infrarossi, ed etilometri portatili “non omologati”, con sensore elettrochimico. Per entrambe le tipologie di etilometro deve essere stato riconosciuto il Marchio CE medicale in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42)."
E' quindi fondamentale che il controllo del lavoratore sia effettuato da apparecchi realmente professionali, che abbiano effettuato tutte le verifiche necessarie al fine di ottenere la certificazione richiesta.
Sono in vendita in Italia svariati etilometri definiti professionali, con stampante integrata o esterna, con svariate funzioni particolari ed accattivanti: ATTENZIONE, verificare sempre la rispondenza alla normativa europea CEE 93/42 leggendo il certificato CE e verificando la registrazione obbligatoria al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (CND) del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): se un apparecchio non è registrato presso il Ministero, la certificazione non è riconosciuta valida in Italia.
E' richiesto che l'etilometro possa visualizzare e stampare il risultato.
"... Il dispositivo preliminare segnala su un display e può stampare su apposito referto la concentrazione alcolemica rilevata."
E' altresì richiesto un etilometro con boccaglio monouso.
Alco-Service propone il modello Alco-ALP1-Medical che soddisfa tutte le specifiche tecniche richieste dalla delibera.
Scarica la delibera in pdf.
Le domande più frequenti:
Si può utilizzare un etilometro pre-test o precursore?
Si, a patto che l'etilometro sia certificato ad uso medico (CEE 93/42), visualizzi un risultato numerico a display e possa stampare il risultato.
E' obbligatorio avere un etilometro con stampante?
No. Preferibilmente dovrebbe essere fornito di stampante per la registrazione del risultato ottenuto, del nome, della data e dell’ora del controllo (alcuni di questi dati possono essere registrati manualmente sul referto stampato). In alternativa alla stampa del referto, il medico deputato all’accertamento dovrà registrare i dati ottenuti nella cartella clinica del soggetto sottoposto a verifica.
Etilometro "Omologato" o "Non Omologato"?
Un etilometro si definisce "Omologato" quando è stato approvato dal Ministero dei Trasporti in base al DM 196 del 22 maggio 1990: è quindi un etilometro probatorio. La delibera della regione Piemonte non specifica le caratteristiche tecniche di questi apparecchi perchè, se omologati, devono fare riferimento alle specifiche del DM 196.
La delibera delinea le caratteristiche degli etilometri "Non Omologati" e fissa un punto di riferimento tecnico per gli apparecchi idonei.